La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13660 del 6 maggio 2020, ha stabilito che le somme di denaro giacenti presso una forma di previdenza complementare – c.d. fondi pensione – sono assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di un reato tributario, non godendo le stesse dell’intangibilità prevista dall’art. 545 c.p.c. e dalle altre norme civilistiche di settore.
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