La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2243 del 2 febbraio 2021, dopo aver dichiarato illegittimo l’accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate senza aver effettuato il preventivo contraddittorio con il contribuente, ha statuito che l’inosservanza del termine di 60 giorni, previsto dal legislatore con l’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente e volto a garantire al contribuente un’adeguata difesa, determina, ipso facto, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, anche nel caso di accessi brevi da parte dei verificatori.
Opera a cui si riferisce questo aggiornamento
Opera aggiornata al D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modifiche dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e al D.L. 20 ottobre 2020, n. 129 recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”