Disciplinato dagli artt. 1571 e ss. c.c., il contratto di locazione è quel contratto in virtù del quale una parte (c.d. locatore) si obbliga a far godere un bene – mobile o immobile – all’altra parte (c.d. conduttore o locatario) per un periodo di tempo determinato, dietro versamento di un corrispettivo in denaro. Si parla di locazione finanziaria immobiliare allorquando il locatore si obbliga a far godere un bene immobile all’utilizzatore il quale, a sua volta, si impegna a pagare i canoni periodici pattuiti, garantendosi, inoltre, la possibilità di riscattare l’immobile stesso divenendone proprietario. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di locazione finanziaria di immobile finito da adibire ad abitazione principale, con previsione delle formule per la definizione dei presupposti, dell’oggetto e della durata del contratto, del corrispettivo da corrispondere alla società concedente, nonché delle condizioni di acquisto dell’immobile da parte dell’utilizzatore.
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