Introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, disciplinato dagli artt. 167 e ss c.c., il fondo patrimoniale realizza la funzione economico-sociale conferitagli dal legislatore attraverso l’istituzione di un patrimonio a sé con vincolo di destinazione dei beni di cui lo stesso si compone volto a far fronte ai bisogni della famiglia nucleare nonché ad adempiere alle eventuali obbligazioni sorte per il soddisfacimento delle necessità della famiglia stessa. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22069 del 4 settembre 2019, ha chiarito che i figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio per opporsi agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo medesimo.
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