La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13275 del 1 luglio 2020, ha chiarito che, in tema di debiti con l’Erario, il sequestro conservativo e l’iscrizione d’ipoteca non sono incompatibili con l’esistenza dell’interesse dell’Amministrazione Finanziaria ad agire in revocatoria rispetto a un fondo patrimoniale costituito sull’immobile adibito a casa di famiglia subito dopo l’inizio dell’accertamento della Guardia di Finanza. Il fisco, infatti, può agire in giudizio per revocare il fondo patrimoniale costituito sui beni di contribuenti indebitati con l’Agenzia delle Entrate anche se sono già state disposte le misure del sequestro conservativo e dell’ipoteca. Irrilevante è, dunque, la circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia avvenuta prima dell’accertamento.
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