La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2904 dell’8 febbraio 2021, chiamata ancora una volta a pronunciarsi sulla vexata quaestio della riconducibilità o meno dei debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa tra quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, ha chiarito che le obbligazioni concernenti l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale risultano avere di norma un’inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale, potendo assolvere solo indirettamente e mediatamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte. Di conseguenza, la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale del coniuge e i bisogni della famiglia deve essere accertata dal giudice di merito di volta in volta, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.
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