Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4854 del 30 gennaio 2019, pronunciandosi su una questione dai profili dibattuti, ha chiarito che nel caso di fecondazione eterologa, la dichiarazione della moglie della paternità del marito non integra un’alterazione di stato né una falsa attestazione in atti dello stato civile, essendo questi il genitore del figlio nato durante il matrimonio da indicare nell’atto e nella dichiarazione di nascita. L’aggiornamento, dopo un dettagliato excursus sulla fattispecie crimonsa dell’alterazione di stato ex art. 567 c.p. e sui tratti salienti della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, riporta il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 4854/2019, nonché un’appendice normativa contenente i riferimenti normativi di cui alla L. n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di PMA.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf