La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36353 del 7 ottobre 2021, ha chiarito che, in tema di intercettazioni, i risultati delle captazioni disposte nell’ambito di un procedimento non possono essere utilizzate in procedimenti diversi, tali dovendo intendersi quelli instaurati in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto dell’indagine nel corso della quale il mezzo di ricerca della prova sia stato autorizzato, anche se tale fatto è emerso dallo svolgimento delle stesse intercettazioni, salvo che tra i fatti-reato, nonostante la differenza storica, sussista una connessione ex art. 12 c.p.p. o, comunque, un collegamento ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, che vale a ricondurre ad unitarietà i procedimenti.
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