La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39084 del 9 dicembre 2021, ha chiarito che, in caso di differimento di un intervento chirurgico già deciso ed asserito, il medico non è tenuto ad acquisire il consenso informato al differimento. Pertanto, dato il consenso per l’intervento il paziente, non deve dare il consenso anche alla non esecuzione dell’intervento ossia lo stesso non deve essere nuovamente informato se l’intervento non viene eseguito o rimandato, trattandosi di una scelta rimessa alla scienza del medico che non implica trattamento sanitario.
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