La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13086 del 30 giugno 2020, ha chiarito che l’attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra quelle commerciali, soggette all’imposta sul valore aggiunto, e da diritto, ai sensi dell’art. 19, comma II, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l’eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto.
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