Il danno da emotrasfusione comprende tutte quelle ipotesi di danno derivante dalla trasfusione di sangue infetto da un donatore ad un soggetto ricevente, nonché derivante dall’uso di prodotti emoderivati, ossia quei prodotti che derivano dalla elaborazione del sangue di un soggetto diverso dal ricevente. In caso di danno da emotrasfusione, il danneggiato può intraprendere parallelamente due strade: presentare istanza di indennizzo ex L. n. 210/1992; avanzare richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di citazione da notificare al medico che ha effettuato materialmente l’emotrasfusione, responsabile per violazione del consenso informato – non avendo lo stesso informato il paziente dei rischi connessi alle procedure terapeutiche di emotrasfusione –, all’azienda ospedaliera, responsabile per fatto dei ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c., nonché al Ministero della Salute che, quale soggetto incaricato di esercitare il controllo e la vigilanza sulla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e sull’uso degli emoderivati, è responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. dei danni conseguenti ad infezioni contratte da soggetti emotrasfusi.
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