La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30131 del 26 ottobre 2021, ha chiarito che non si applica l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, D.lgs. n. 472/1997 in caso di apposizione del visto di conformità da parte di soggetto non abilitato allorquando si versi in ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti.
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