La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20389 del 28 settembre 2020, ha chiarito che le sanzioni fiscali devono essere pagate anche in caso di grave crisi aziendale e di mancanza di liquidità. La crisi aziendale dovuta ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al contribuente, con conseguente carenza di liquidità e impossibilità di assolvere all’obbligazione tributaria, infatti, non è di per sé sufficiente a integrare una causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997 ed evitare il pagamento delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi.
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