La Corte di Cassazione, con sentenza n. 166 del 7 gennaio 2020, è intervenuta in materia di confiscabilità del profitto del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, elaborando il principio di diritto in virtù del quale “nel delitto previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000, allorquando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell’occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta”.
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