L’art. 11 del D.L. del 24 marzo 2017 n. 50 (in G.U. S.O. n. 20/L del 24/04/2017), prevede e disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte soltanto l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio (c.d. condono fiscale delle liti fiscali pendenti). Vi sono fondate ragioni di ritenere che tale modifica rappresenti una spinta per consentire il condono anche per le controversie in cui sono parti l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, e non soltanto l’Agenzia delle entrate.
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