Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8770 del 22 febbraio del 2018, hanno previsto che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica esclusivamente in specifiche ipotesi: a)se l’evento si è verificato per colpa, anche lieve, da negligenza o imprudenza; b)se l’evento si è verificato per colpa, anche lieve, da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico – assistenziali; c)se l’evento si è verificato per colpa, anche lieve, da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d)se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
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