La suprema Corte, con sentenza n. 9320 del 4 aprile 2019, ha chiarito che la costituzione di un trust finalizzato al mantenimento del tenore di vita dei familiari beneficiari si considera sempre a titolo gratuito, anche se è previsto un compenso per il trustee gestore dei beni conferiti. Ne consegue che se con l’atto di conferimento di un bene nel perimetro vincolato del trust familiare si danneggiano i creditori del settlor, questi potranno chiedere la revocatoria del negozio giuridico ex art. 2901 c.c. che ha sottratto le uniche risorse con cui potevano essere soddisfatti i crediti già esistenti e conclamati, nel caso di specie, da decreti ingiuntivi.
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