La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24707 del 3 ottobre 2019, ha chiarito che, anche in presenza di oggettive condizioni di incertezza normativa sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie – deducibili da gravi contrasti giurisprudenziali in materia -, il giudice di merito non può decidere d’ufficio in merito all’applicazione dell’esimente ma è tenuto ad irrogare le sanzioni previste, essendo necessaria una richiesta del contribuente in tal senso.
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