La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul delicato tema del consenso informato, con sentenza n. 10423 del 15 aprile 2019, ha espressamente affermato che si configura una ipotesi di lesione del diritto all’autodeterminazione ogni qual volta il paziente non abbia ricevuto alcuna preventiva informazione in merito all’intervento chirurgico effettivamente eseguito, sebbene effettuato in modo tecnicamente corretto. Già in precedenza la giurisprudenza di legittimità, considerando il consenso informato quale condizione essenziale, assoluta ed inderogabile per la liceità dell’atto operatorio – salvo casi di urgenza e di trattamento sanitario obbligatorio –, aveva sostenuto la risarcibilità del danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, anche nel caso in cui esso apparisse ex ante necessario sul piano terapeutico e si rivelasse ex post integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, senza che tale pregiudizio possa essere compensato dall’esito favorevole dell’intervento.
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