La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15741 del 7 giugno 2021, ha chiarito che, ai fini dell’aggredibilità da parte del fisco dei beni confluiti nel fondo patrimoniale, rileva la inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia della obbligazione contratta. A tal fine, possono dirsi estranei ai bisogni della famiglia i debiti tributari inerenti all’attività di lavoro dei coniugi o altre attività produttive, se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento.
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