La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26519, depositata il 9 novembre 2017, ha affermato che l’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte.
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