La fonte della responsabilità della struttura ospedaliera risiede in un contratto atipico a prestazioni corrispettive, c.d. contratto di spedalità, dal quale, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, sorge una prestazione complessa che non si esaurisce nella semplice effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende anche ad una serie di ulteriori prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle ‘lato sensu’ alberghiere. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di citazione verso l’azienda ospedaliera, applicabile nella pratica in caso di danni sofferti dal paziente cagionati dalla carenza organizzativa della struttura ospedaliera.
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