L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’applicazione del regime speciale degli impatriati introdotto dall’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 – modificato dall’art. 5 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 –, non è possibile sommare il periodo di studio con quello di lavoro per il raggiungimento del requisito dei 24 mesi fuori dall’Italia (Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020).
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