La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020, ha chiarito che l’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione, dovendosi così interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta disposizione normativa.
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