L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 24 del 19 novembre 2019, ha espresso il principio di diritto in virtù del quale il campo di applicazione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, istituto di matrice comunitaria, disciplinato dall’art. 73, comma III, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Decreto IVA) e dalle disposizioni applicative di cui al D.M. del 13 dicembre 1979, non si estende ai soggetti residenti in Paesi extra UE.
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