La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38016 del 13 settembre 2019, ha dichiarato legittimo l’utilizzo nel processo penale delle risultanze delle indagini operate dalla Guardia di Finanza sulla contabilità dell’impresa che trovano riscontro nei dati risultanti dalla banca dati dello spesomento. Atteso che, nel caso di specie, l’accertamento induttivo costituiva solo una conferma della verifica scaturita dall’analisi della contabilità, gli Ermellini, con la suddetta pronuncia, si sono posti in continuità con quanto sostenuto da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono, tuttavia, il valore di dati di fatto, che il giudice penale deve valutare liberamente, unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.
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