La L. n. 210/92 – così come successivamente modificata dal D.L. del 23 ottobre 1996, dalla L. n 238 del 25 luglio 1997, e dalla L. n. 362 del 14 ottobre 1999 – prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ed infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale sanitario). Nel caso di specie, il danneggiato, terminata la fase amministrativa dell’iter di cui alla L. n. 210/1992 e rigettata la relativa richiesta di indennizzo, propone ricorso ex art. 442 c.p.c. – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – al fine di ottenere l’accertamento giudiziale del proprio diritto all’indennizzo di cui all’art. 1 della L. n. 210/92 e, per l’effetto, la condanna del Ministero della Salute al pagamento di quanto dovuto ex lege.
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