L’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l’evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Pertanto, pur in mancanza di un contratto che obblighi un determinato soggetto, nello specifico un medico, ad effettuare delle prestazioni, dal contatto sociale sorge un obbligo di protezione in capo all’operatore professionale, che implica anche l’obbligo di porre in essere talune condotte attive. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di citazione verso l’azienda ospedaliera per condotta omissiva del medico.
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