Nei casi in cui la conciliazione tentata dal consulente tecnico nominato dal giudice ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. non abbia successo ovvero nell’ipotesi in cui sia decorso il termine perentorio di sei mesi dalla proposizione del ricorso di cui all’art. 696-bis c.p.c., la legge riserva al danneggiato un termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. Al giudizio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 702-bis e ss c.p.c. L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. seguente alla proposizione di ricorso per c.t.p. di cui all’art. 696-bis c.p.c.
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