Nelle ipotesi di responsabilità medica, l’art. 696-bis c.p.c. riserva al danneggiato, in via preliminare ed alternativamente alla procedura di mediazione obbligatoria, la facoltà di presentare ricorso per l’esperimento di una consulenza tecnica preventiva – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – ai fini della composizione della lite. Il consulente tecnico, nominato dal Tribunale adito ed incaricato di redigere una perizia che accerti e quantifichi l’an ed il quantum del danno subito dal ricorrente, è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione delle parti nell’espletamento dei sui accertamenti.
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