In materia di filiazione legittima, nel nostro ordinamento giuridico vige una presunzione legale di paternità – detta all’art. 231 c.c. –, in virtù della quale il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio: il soggetto nato, quindi, dopo la celebrazione del matrimonio o concepito nel matrimonio acquisisce di diritto lo status di figlio. L’unico strumento predisposto dal legislatore per superare detta presunzione è rappresentato dall’azione di disconoscimento della paternità, disciplinata dagli artt. 243-bis e ss. c.c. L’aggiornamento, dopo una attenta analisi sull’evoluzione della disciplina civilistica in materia di disconoscimento della paternità caratterizzata da una progressiva affermazione del c.d. favor veritatis, riporta un fac simile di atto di citazione per disconoscimento di paternità nonché un’appendice normativa con annessa disciplina codicistica.
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