Il processo tributario, essendo caratterizzato da importanti limitazioni alla prova del diritto controverso, si configura tendenzialmente come un giudizio basato sulla prova documentale, in cui vige il divieto assoluto di assunzione di prove orali, ex art.7, comma 4, D.lgs. n. 546/92, anche al fine di garantire la rapidità del procedimento stesso. Le dichiarazioni di terzi sono ammesse nel processo fiscale, non a titolo di fonti di prova in senso proprio, bensì a titolo di ausilio all’accertamento, che deve, comunque, essere sostenuto da ulteriori elementi.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf