L’Autotutela coincide con il potere che la pubblica Amministrazione ha di intervenire, sia d’ufficio che su istanza di parte, al fine di modificare od annullare provvedimenti precedentemente emessi, nonché di revocarli o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento fino a comprendere anche il potere di sospendere gli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato.
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