La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha sancito l’applicabilità delle norme sul lavoro subordinato ed, in particolare, dell’art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e, quindi, a quelle figure professionali che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).
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