Il regolamento condominiale di natura contrattuale può legittimamente vietare il distacco dell’impianto di riscaldamento del singolo condomino da quello centralizzato condominiale, non essendo tale divieto in contrasto con la disciplina legale dell’uso della cosa comune. Qualora, invece, il distacco sia consentito, il condomino distaccato rimane comunque obbligato al pagamento delle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto, e tale obbligo non può essere escluso neppure da un regolamento di natura contrattuale.
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