La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6284/2019, ha chiarito che, essendo la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c., non è, quindi, possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova – il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali – di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente nonchè della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
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