La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17918 depositata in data 27 agosto 2020, ha chiarito che qualora l’autovettura venga affidata ad un’officina al fine di effettuare alcune riparazioni, l’interesse delle parti è rivolto solo a queste ultime dietro corrispettivo, dunque la prestazione di custodia è meramente accessoria. Pertanto, il contratto sorto tra il proprietario dell’autovettura da riparare ed il titolare dell’officina meccanica deve essere qualificato come contratto di prestazione d’opera, e non come contratto di deposito tipico, essendo la vettura affidata esclusivamente per le riparazioni e non per essere semplicemente custodita; conseguentemente, non è da riconoscersi al titolare dell’officina il diritto ad ottenere i canoni di deposito e di custodia del bene.
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