L’art. 791 c.c. attribuisce al donante la facoltà di stipulare la riversibilità delle cose donate, sia in caso di premorienza del solo donatario, sia in caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di rinuncia alla condizione di riversibilità, redatta nella forma dell’atto pubblico.
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