La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11050 del 10 giugno 2020, ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, chiarendo che non si è in presenza di demansionamento nel caso in cui il lavoratore non viene assegnato alle mansioni corrispondenti al proprio profilo di appartenenza per sua esclusiva volontà, rifiutandosi lo stesso di conseguire la necessaria professionalizzazione.
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