L’art. 612 c.p.c. dispone che, al fine di ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, la parte interessata, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata e, con ordinanza, designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che devono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. Il presente aggiornamento riporta un fac simile di ricorso per la determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare o di non fare ex art. 612 c.p.c.
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