L’art. 499 c.pc. riconosce la facoltà di intervenire nell’esecuzione a tutti i creditori che nei confronti del debitore abbiano un credito fondato su titolo esecutivo, nonché ai creditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero abbiano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. Il presente aggiornamento riporta fac simile di ricorso per intervento di creditore chirografario nell’espropriazione mobiliare.
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