Intervengono (ex art. 499 c.p.c.) nell’esecuzione i creditori che vantino nei confronti del debitore un credito ovvero un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e titolari di un credito risultante da scritture contabili. Segue Segue ricorso per interpello del creditore non titolato.
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