L’art. 614 c.p.c. prevede che, al termine dell’esecuzione o nel corso della stessa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione (di cui si allega fac simile al presente aggiornamento). Il giudice dell’esecuzione, riconosciute giustificate le spese denunciate dalla parte istante, provvede con decreto a norma dell’art. 642 c.p.c.
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