L’art. 204-bis del Codice della Strada, come modificato dal D. Lgs n. 150/2011, prevede che per l’opposizione del verbale con cui viene irrogata una sanzione per violazione delle norme del Codice della strada, il trasgressore e gli altri soggetti obbligati in solido ex art. 196 C.d.S., qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall’art. 7, comma II, del D. Lgs n. 150/2011 ed il relativo procedimento è regolato dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalla predetta disposizione normativa. Il ricorso in opposizione a verbale di accertamento – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – deve essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, temine esteso a 60 giorni nel caso in cui il ricorrente risiede all’estero (art. 7, comma III, D.lgs. n. 150/2011).
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