Ai sensi di quanto disposto dall’art. 204 del Codice della strada, il prefetto, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Avverso l’ordinanza di ingiunzione è possibile proporre opposizione al giudice di pace territorialmente competente ex art. 205 del Codice della strada nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza stessa (termine che si estende a 60 giorni nel caso in cui l’interessato risiede all’estero). L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia.
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