In virtù di quanto disposto dall’art. 130, comma II-bis, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), avverso il provvedimento non definitivo di sospensione o di revoca della patente di guida, fatta eccezione per l’ipotesi in cui tale provvedimento sia stato adottato per sopravvenuta mancanza dei requisiti psicofisici, è ammesso il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Trattasi, per l’esattezza, di un ricorso gerarchico improprio in quanto non è diretto ad un organo gerarchicamente sovraordinato in linea diretta all’organo che ha emesso l’atto impugnato, bensì ad un organo di un’altra amministrazione pubblica che ha il potere di decidere, sulla base di specifiche disposizioni normative, sul ricorso in questione. L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso gerarchico avverso il provvedimento di sospensione o di revoca della patente di guida.
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