L’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, prevede che non sono soggetti alla gestione separata i professionisti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali della categoria (anche se di natura integrativa). Il presente aggiornamento riporta un fac simile di ricorso amministrativo esperibile avverso il provvedimento con il quale l’INPS abbia iscritto d’ufficio il professionista alla Gestione Separata, nonché imputato allo stesso i relativi contributi previdenziali.
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