In caso di sinistro stradale, la visita medico legale è indispensabile per poter chiedere il risarcimento di un eventuale danno fisico e/o psichico riportato a seguito del sinistro. Come precisato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, il comportamento del danneggiato deve essere improntato a buona fede e correttezza, essendo il danneggiato tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio. Il rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visita medica richiesta dall’impresa assicuratrice del danneggiante determina, quale effetto, quello di sospendere nei confronti dell’impresa di assicurazione del danneggiante i termini di cui all’art. 148 del D.lgs. n. 209/2005 – termini che la legge pone a carico dell’impresa di assicurazione per formulare l’offerta risarcitoria – e non anche dei termini relativi alla procedibilità dell’azione risarcitoria giudiziaria ex art. 145 D.lgs. n. 209/2005. L’aggiornamento include un fac simile di lettera a mezzo della quale il difensore del danneggiato invita la compagnia di assicurazione del soggetto danneggiante a sottoporre il proprio assistito, chiuso il certificato di malattia, a visita medico-legale ai fini della quantificazione e determinazione della percentuale del danno biologico.
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