L’art. 149, comma I, D.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto si applica non solo in caso di danni al veicolo e alle cose trasportate, ma anche nelle ipotesi di danno alla persona non responsabile del sinistro stradale purchè il danno non superi il limite di cui all’art. 139 del D.lgs. n. 209/2005. L’aggiornamento riporta un fac simile di richiesta di risarcimento danni avanzata dal danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante al fine di ottenere l’accertamento, la quantificazione ed il conseguente ristoro dei danni cagionati alla persona a seguito del sinistro stradale.
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