L’ipotesi di sinistro che coinvolga un pedone, per espressa disposizione di legge, non rientra nell’ambito di applicazione dell’istituto del c.d. indennizzo diretto o risarcimento diretto. In tal caso, dunque, si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Il pedone danneggiato deve, quindi, inoltrare richiesta di risarcimento danni (fisici, patrimoniali e non patrimoniali) a mezzo raccomandata al conducente, al proprietario del mezzo – se diverso dal conducente – ed alla compagnia che assicura il veicolo. L’aggiornamento riporta un fac simile di richiesta di risarcimento danni avanzata dal pedone nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro stradale.
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